Ogni volta che un cliente ci chiede quale sia il bonus più indicato per la sostituzione degli infissi, la risposta onesta è: dipende. Dipende dall’immobile, dal tipo di intervento che si ha in mente, dalla propria situazione fiscale e, non ultimo, dall’entità della spesa prevista.
Il problema è che la domanda viene spesso posta a processo già avviato – dopo aver scelto i serramenti, dopo aver firmato il contratto con l’impresa, a volte dopo aver già pagato. Questa guida nasce con l’obiettivo opposto: fare chiarezza subito, così puoi gestire l’intervento nel modo corretto.
Differenza tra ecobonus e bonus casa
Il cosiddetto “bonus infissi” non è un’agevolazione a sé stante. Si tratta, più precisamente, di una componente applicabile nell’ambito di due misure fiscali distinte: il bonus casa (tecnicamente: detrazione per il recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR) e l’ecobonus (detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, ai sensi dell’art. 14 del DL 63/2013, regolamentato dal DM 6 agosto 2020).
Comprendere la differenza tra ecobonus e bonus casa consente di scegliere l’agevolazione con il massimo vantaggio fiscale, di non commettere errori negli adempimenti e di non trovarsi a dover giustificare all’Agenzia delle Entrate una detrazione impostata sul binario sbagliato.
Bonus casa
Il bonus casa è la misura dedicata agli interventi di recupero del patrimonio edilizio. La sostituzione degli infissi vi rientra perché si qualifica come manutenzione straordinaria ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b) del DPR 380/2001 – in particolare quando comporta un cambio di materiale o tipologia (per esempio, da serramento in legno a serramento in PVC o alluminio con taglio termico).
È un intervento che non richiede necessariamente una ristrutturazione complessiva dell’immobile: si può accedere al bonus anche per la sola sostituzione delle finestre.
Chi può accedervi? Esclusivamente i soggetti IRPEF: persone fisiche con capienza fiscale sufficiente. Le società di capitali e, in generale, i soggetti IRES sono esclusi.
Per il 2026, le aliquote applicabili sono le seguenti:
Condizione | Aliquota | Spesa massima agevolabile |
|---|---|---|
Abitazione principale – proprietario o titolare di diritto reale | 50% | 96.000 € |
Tutti gli altri immobili | 36% | 96.000 € |
La detrazione si recupera in dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Modello Redditi PF), suddivisa in 10 quote annuali di pari importo. Lo sconto in fattura e la cessione del credito non sono più disponibili dal 2024.
Un aspetto che vale la pena sottolineare: con il bonus casa è ammessa anche la modifica delle dimensioni delle aperture rispetto agli infissi preesistenti.
Questo apre la strada, per esempio, all’ampliamento di una finestra o alla trasformazione di una finestra in una portafinestra, a condizione che l’intervento sia coperto da idoneo titolo abilitativo edilizio e rispetti le norme urbanistiche ed edilizie vigenti. Si tratta di una flessibilità che l’ecobonus non concede.
Ecobonus
L’ecobonus persegue una finalità diversa e più specifica: migliorare le prestazioni energetiche degli edifici esistenti riducendo le dispersioni termiche attraverso l’involucro edilizio. La sostituzione degli infissi vi rientra espressamente, ma con un vincolo preciso: l’intervento deve riguardare serramenti già esistenti che delimitano un volume riscaldato verso l’esterno o verso locali non riscaldati. Non è ammessa l’apertura di nuove finestre.
La platea dei beneficiari è più ampia rispetto al bonus casa: accanto ai contribuenti IRPEF, possono accedere all’ecobonus anche i soggetti IRES – società, imprese, enti – che detengono l’immobile a qualunque titolo previsto dalla normativa.
Le aliquote per il 2026 sono strutturate così:
Condizione | Aliquota | Detrazione massima |
|---|---|---|
Abitazione principale – proprietario o titolare di diritto reale | 50% | 60.000 € |
Seconda casa / altri immobili (soggetti IRPEF) | 36% | 60.000 € |
Soggetti IRES | 36% | 60.000 € |
Qui la logica del limite è invertita rispetto al bonus casa: il tetto di 60.000 € si riferisce alla detrazione, non alla spesa. Con l’aliquota al 50%, la spesa massima agevolabile arriva quindi a 120.000 €; con l’aliquota al 36%, si sale addirittura a circa 166.667 €. Può diventare un elemento decisivo negli interventi su edifici di grandi dimensioni o per soggetti IRES con spese elevate.
Il requisito centrale dell’ecobonus è il rispetto di precisi valori di trasmittanza termica (Uw) dei nuovi serramenti, definiti in funzione della zona climatica dell’edificio. Più basso è il valore Uw, migliore è l’isolamento termico del serramento. La normativa fissa soglie differenziate per zona climatica: chi abita in Toscana (zona D) dovrà verificare i valori limite specifici per quella classificazione. I serramenti devono essere certificati e la documentazione tecnica conservata.
Per la sostituzione degli infissi è preferibile l'ecobonus o il bonus casa?
La risposta richiede di analizzare almeno tre variabili: chi è il soggetto beneficiario, quale immobile è interessato e che tipo di intervento si intende eseguire. Di seguito il confronto sistematico tra le due agevolazioni.
Caratteristica | Bonus casa | Ecobonus |
|---|---|---|
Normativa | Art. 16-bis TUIR / Art. 16 DL 63/2013 | Art. 14 DL 63/2013 / DM 6 agosto 2020 |
Aliquota prima casa | 50% | 50% |
Aliquota altri immobili | 36% | 36% |
Limite agevolazione | 96.000 € di spesa | 60.000 € di detrazione |
Soggetti ammessi | Solo IRPEF | IRPEF e IRES |
Modifica dimensioni aperture | Consentita | Non consentita |
Requisiti tecnici Uw | Più flessibili | Stringenti per zona climatica |
Comunicazione ENEA | Da trasmettere se c’è risparmio energetico | Sempre obbligatoria entro 90 giorni |
L’ecobonus è preferibile quando:
- il beneficiario è un soggetto IRES (società, impresa). In questo caso è l’unica via percorribile.
- La spesa prevista supera i 96.000 €: l’ecobonus al 50% consente di portare in detrazione fino a 60.000 € su una spesa fino a 120.000 €, superando il tetto del bonus casa.
- I serramenti scelti soddisfano già i requisiti di trasmittanza termica richiesti – e quasi tutti i prodotti di qualità medio-alta presenti sul mercato oggi li rispettano – rendendo gli adempimenti aggiuntivi dell’ecobonus un onere marginale.
Il bonus casa è preferibile quando:
- si intende modificare forma o dimensioni delle aperture: allargare una finestra, trasformarla in portafinestra, o intervenire su aperture che non rispettano le caratteristiche richieste dall’ecobonus.
- I serramenti prescelti non raggiungono i valori di trasmittanza richiesti dalla normativa energetica (situazione meno comune, ma possibile in contesti particolari come immobili vincolati con serramenti in materiali storici).
- Si preferisce una procedura documentale più semplice, senza la necessità di asseverazioni tecniche o dichiarazioni sui requisiti energetici.
Va ricordato che le due agevolazioni non sono cumulabili sulle stesse spese, ma possono coesistere sullo stesso immobile per interventi diversi: nulla vieta di utilizzare l’ecobonus per la sostituzione degli infissi e il bonus casa per il rifacimento del bagno o per altri lavori di manutenzione straordinaria.
Come accedere ai bonus
La detrazione è un diritto condizionato: spetta solo a chi rispetta una serie di requisiti formali e procedurali. Non basta eseguire i lavori e pagare le fatture. Vediamo gli adempimenti necessari e comuni alle due agevolazioni.
Il bonifico parlante
Il pagamento delle spese deve avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario o postale “parlante”, ossia un bonifico che riporti nella causale: la norma agevolativa di riferimento (es. “art. 16-bis del TUIR” per il bonus casa o “art. 14 del DL 63/2013” per l’ecobonus), il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la partita IVA o il codice fiscale dell’impresa che ha eseguito i lavori. La banca o la posta applicano una ritenuta d’acconto sull’importo, ma questo non riguarda il beneficiario.
Pagare in contanti, con carta di credito o con assegno non intestato implica perdere integralmente il diritto alla detrazione. Non esistono sanatorie.
Fatture e documentazione tecnica
Le fatture devono essere intestate al soggetto che fruisce della detrazione, con descrizione chiara e analitica delle prestazioni svolte. Una dicitura generica come “lavori edili” o “fornitura materiali” non è sufficiente.
Per l’ecobonus è necessario conservare anche la documentazione tecnica che attesta il rispetto dei requisiti energetici: schede tecniche dei serramenti con il valore Uw certificato, dichiarazione del fornitore o – per interventi avviati dal 6 ottobre 2020 – asseverazione tecnica ai sensi dell’art. 8 del DM 6 agosto 2020, corredata da computo metrico. Fa eccezione la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari, per cui l’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del fornitore, assemblatore o installatore che attesti il rispetto dei requisiti tecnici.
Comunicazione ENEA
Per l’ecobonus, la comunicazione all’ENEA è sempre obbligatoria e deve essere trasmessa telematicamente entro 90 giorni dalla data di fine lavori, attraverso il portale dedicato alle detrazioni fiscali. Per il bonus casa, la comunicazione è richiesta quando l’intervento comporta un risparmio energetico.
Per capire esattamente cosa compilare e quali documenti allegare, consulta la nostra guida completa alla comunicazione ENEA per infissi 2026: ci sono tutte le specifiche e le istruzioni passo per passo per non commettere errori.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7657/2024, ha chiarito che la mancata o tardiva trasmissione non determina automaticamente la decadenza dal beneficio, qualificando la comunicazione ENEA come adempimento con finalità di monitoraggio e non come condizione costitutiva del diritto. Ciò non toglie che inviarla nei tempi sia la scelta corretta: evita contestazioni e semplifica l’eventuale gestione di un controllo fiscale.
Conservazione della documentazione
Tutta la documentazione (fatture, ricevute dei bonifici, asseverazioni, schede tecniche, ricevute ENEA, eventuali titoli abilitativi edilizi) deve essere conservata per almeno 10 anni dalla data di fruizione dell’ultima rata di detrazione. Poiché la detrazione è ripartita in 10 anni, l’orizzonte temporale effettivo di conservazione può arrivare a 20 anni dall’esecuzione dei lavori.
Cosa cambia dal 2027: perché il 2026 è l'ultimo anno al 50%
La Legge di Bilancio 2026 (Legge 199/2025) ha confermato per l’anno corrente le aliquote già operative nel 2025, evitando la riduzione che era stata inizialmente ipotizzata. Ma il rinvio è temporaneo: dal biennio 2027–2028 è attesa una revisione al ribasso delle aliquote, sia per il bonus casa sia per l’ecobonus.
Questo significa che il 2026 è, allo stato attuale della normativa, l’ultimo anno in cui è possibile ottenere la detrazione del 50% sugli interventi di sostituzione degli infissi sull’abitazione principale. Chi ha già pianificato la sostituzione o sta valutando di farlo ha interesse ad avviare i lavori – e soprattutto a completare i pagamenti – entro il 31 dicembre 2026.
È opportuno ricordare che, ai fini della detrazione, a fare fede è la data del pagamento (principio di cassa per le persone fisiche), non quella di inizio o fine lavori. Un intervento avviato a novembre 2026 ma pagato in parte a gennaio 2027 genererà due distinti periodi d’imposta, con aliquote potenzialmente diverse.
Il rischio, per chi procrastina, è di ritrovarsi nel 2027 con un’aliquota ridotta – presumibilmente al 36% nella generalità dei casi – su un intervento che avrebbe potuto fruire del 50%. Su una spesa di 20.000 €, la differenza tra il 50% e il 36% vale 2.800 € in meno di detrazione: non una cifra trascurabile.